La Capacità Distintiva

Come già ricordato un marchio, stando al requisito legale della sua capacità distintiva, deve essere idoneo a identificare agli occhi dei consumatori i prodotti o servizi di una impresa e a distinguere i medesimi da quelli analoghi o affini di altre imprese (cfr. Art.16 legge marchi).

La legge evidenzia alcune condizioni rappresentanti il presupposto di detta capacità distintiva: in sostanza il segno deve risultare nuovo nel settore dei prodotti identici e affini (Art.17) e non costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive dei medesimi (Art.18), salvo una acquisizione di fatto della capacità distintiva a seguito di pubblicità e intenso uso (Art.47 bis).

Dette disposizioni di legge trovano riscontro in un principio giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il marchio, oltre a risultare nuovo, non deve svolgere una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, non deve presentare una immediata aderenza concettuale con lo stesso, ma deve essere improntato ad arbitrarietà e fantasia.

Naturalmente il carattere distintivo di un marchio può essere presente in maggior o minor misura.
Infatti quanto più il marchio è improntato ad arbitrarietà e fantasia, non risulta descrittivo delle caratteristiche del prodotto e si differenzia dai marchi anteriori dello stesso settore merceologico, tanto più spiccato risulta il suo carattere distintivo.

Viceversa se la sua funzione si riduce ad essere meramente descrittiva o gli scostamenti dai marchi anteriori risultano così lievi da renderlo confondibile con gli stessi, la sua capacità distintiva, e quindi anche la sua validità, viene a mancare.

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